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Il contratto di lavoro a progetto (co.pro.) ha sostituito il cosiddetto contratto di collaborazione coordinata e continuativa, detto co.co.co.

La collaborazione che si realizza con questo contratto è continuativa coordinataprogetto

Il termine "continuativa" indica che le prestazioni non sono occasionali ma durano nel tempo.

La parola "coordinata" indica la necessità di sincronizzare l'attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente. Il lavoratore infatti gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, ma l'attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all'organizzazione dell'impresa.

Infatti l'art. 62 comma 1, lett. d, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 prevede che nel contratto devono essere specificate le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa; forme di coordinamento che, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

Elementi caratterizzanti

  • oggetto del rapporto di collaborazione: costituito da un progetto specifico ovvero da un programma di lavoro o fasi di esso;
  • natura personale della prestazione;
  • coordinamento con l’organizzazione del committente;
  • continuità della prestazione;


  • mancanza di subordinazione.

Il corrispettivo

Il corrispettivo è concordato tra le parti, e viene commisurato alla professionalità del collaboratore e ai risultati da questo conseguiti. Deve essere infatti proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.
Il parametro individuato dal legislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Quando si stipula un contratto a progetto è bene che vengano inserito nel contratto anche le modalità di pagamento del compenso che potranno essere mediante moneta contante, assegno o bonifico bancario.

Il contratto a progetto va stipulato in forma scritta?

L’art. 62 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 dispone che il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, specifici elementi tra i quali il progetto (o il programma o la fase di esso), la durata determinata o determinabile della prestazione.

Il contratto a progetto può essere prorogato?

Sì, può essere prorogato dalle parti quando la proroga si renda necessaria per la realizzazione del progetto medesimo che non si è concluso nei tempi originariamente previsti.

Nell'ipotesi invece, di progetti diversi (anche se analoghi nei contenuti) il committente può stipulare con lo stesso collaboratore una pluralità di contratti, contemporaneamente o successivamente nel tempo.

 

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