Seconod la legge 877/1973 il contratto di lavoro a domicilio stabilisce che ci sono lavoratori che, con vincolo di subordinazione, eseguono nel proprio domicilio, o in un locale di cui abbiano disponibilità, anche con l'aiuto accessorio dei familiari conviventi o a carico, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi.
Caratteristiche
Il datore di lavoro che intende commissionare lavoro a domicilio deve iscriversi in un apposito "registro dei committenti", presso l'Ufficio provinciale del lavoro. Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori dipendenti in materia di assicurazioni sociali e di assegni al nucleo familiare.
Se il datore di lavoro affida al lavoratore a domicilio una quantità di lavoro in grado di procurare al lavoratore una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro, secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di categoria, quest'ultimo non potrà eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, se questi gli affida .
Il libretto del lavoratore a domicilio
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore a domicilio uno speciale libretto di controllo, che è altra cosa rispetto al libretto di lavoro. Questo conterrà:
- la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore
- la descrizione del lavoro da eseguire
- la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati
- l'indicazione della misura della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute