Secondo il DLgs 276/2003 il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è quello che permette ad un lavoratore di mettersi a disposizione del datore di lavoro per svolgere "prestazioni di carattere discontinuo o intermittente", secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale.
Per quale prestazioni può essere stipulato?
Può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale o per periodo predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Tra le prestazioni più comuni per cui si adotta questo contratto figurano: camerieri, e addetti al ricevimento nei pubblici esercizi, operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione di benzina, barbieri e parrucchieri nelle città con meno di 100 mila abitanti e commessi nelle città con meno di 50 mila abitanti.
Il contratto di lavoro a chiamata può in ogni caso essere stipulato da lavoratori con meno di 25 anni e con più di 45 anni anche pensionati.
Caratteristiche
All'art. 33 è stabilito che il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
Se il lavoratore si obbliga contrattualmente alla chiamata riceve un'indennità di disponibilità per i periodi di inattività. Questa non spetta in caso di malattia oppure di altro evento che renda impossibile la risposta alla chiamata. Il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, e il risarcimento del danno la cui misura è predeterminata nei contratti collettivi o, in mancanza, nel contratto di lavoro.
Casi in cui non è possibile ricorrere al lavoro intermittente
Per sostituire lavoratori in sciopero e nelle unità produttive in cui, negli ultimi sei mesi, si è fatto ricorso ai licenziamenti collettivi, oppure sono in corso sospensioni di rapporti o riduzioni d'orario.