Quando una lavoratrice si trova in stato interessante ha diritto ad un periodo di astensione lavorativa retribuito, che in termini contrattuali viene chiamato indennità di maternità. Questa forma di trattamento economico sostitutivo alla retribuzione prevede due forme di risarcimento: indennità per astensione obbligatoria e indennità per astensione facoltativa.
Indennità per astensione obbligatoria
L'indennità per astensione obbligatoria è una forma di trattamento economico spettante alle lavoratrici che devono astenersi obbligatoriamente dall'attività lavorativa nei due mesi precedenti la presunta data del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva del parto. Vi è inoltre la possibilità per una lavoratrice di astenersi dal lavoro fino ad un mese prima del parto e fino a cinque mesi dopo il parto a patto che vi sia un'attestazione da parte del medico responsabile della sicurezza sul lavoro o di un ginecologo del servizo sanitario nazionale che dimostri che il prolungamento dell'attività lavorativa non arrechi danni alla salute della lavoratrice e del futuro nascituro.
Se invece la donna in gravidanza svolge un'attività pericolosa o faticosa può prolungare l'astensione lavorativa obbligatoria fino a sette mesi dopo la nascita del bambino (è necessaria in questo caso l'autorizzazione dell'Ispettorato al lavoro). L'indennità obbligatoria spetta anche nel caso in cui il bambino sia nato morto, il bambino sia deceduto dopo il parto e nel caso in cui ci sia stata interruzione di gravidanza dopo il 180 esimo giorno di gestazione.
Questa forma di trattamento economico riguarda anche le adozioni: infatti se una lavoratrice adotta o ottiene l'affidamento di un bambino ha diritto all'indennità di astensione obbligatoria durante i tre mesi successi all'ingresso del bambino in casa.
Indennità per astensione facoltativa
L'indennità di astensione facoltativa successiva al parto viene riconosciuta ad entrambi i genitori durante i primi otto anni di vita del bambino e il periodo di astensione non può superare i dieci mesi complessivi. Ogni genitore ha diritto ad un limite di sei mesi, ma il padre può richiedere il prolungamento a sette mesi. Nel caso di genitore unico, questo ha diritto ad usufruire di tutti i dieci mesi.
Venendo agli importi, la legge predeve per l'indennità obbligatoria l'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria, mentre per l'astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
I soggetti che possono beneficiare dell'indennità di maternità sono le lavoratrici dipendenti, autonome, libere professioniste e quelle iscritte alla IV gestione INPS. Inoltre la legge tutela anche le lavoratrici sospese, assenti dal lavoro, disoccupate, le lavoratrici inpegnate in lavori socialmente utili, precarie nel settore pubblico. Oltre alla madre anche il padre ha diritto di astenersi dal lavoro in sostituzione alla madre sia nel periodo di astensione obbligatorio sia in quello facoltativo.
Per ottenere l'indennità obbligatoria e facoltativa è necessario presentare la domanda all'INPS e al datore di lavoro. È lo stesso datore di lavoro che paga l'indennità di maternità, ma questo verrà poi rimborsato dall'INPS e nel caso di lavoratrici autonome è direttamente l'INPS a pagare.
Allattamento e malattia del bambino
Ci sono inoltre altri privilegi che una donna può ottenere dopo il parto:
- permessi per l'allattamento: la madre ha diritto durante il primo anno di vita del bambino a due ore giornaliere di permesso per l'allattamento;
- periodi di assenza dal lavoro causa malattia del bambino: entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino (cinque giorni l'anno per ciascun genitore).