Prima del periodo natalizio il lavoratore dipendente sia con contratto a tempo determinato sia con contratto a tempo indeterminanto ha diritto alla cosiddetta tredicesima mensilità.
Sostazialmente la tredicesima costituisce una gratifica natalizia che il lavoratore percepisce nel mese di dicembre come mensilità aggiuntiva alle dodici mensilità percepite nel corso di un anno solare lavorativo.
Per calcolare l'ammontare della tredicesima mensilità bisogna far riferimento al contratto nazionale di categoria e agli accordi sindacali e normalmente corrisponde ad una mesilità se il lavoratore ha lavorato un anno intero oppure viene calcolata in proporzione (cioè in dodicesimi) in base ad ogni mese lavorativo nel corso dell'anno solare.
Nel calcolo della tredicesima vengono considerati tutti i periodi di lavoro e non in cui essa matura, e quindi rientrano nella tredicesima anche tutti i periodi di assenza dal lavoro che prevedono una retribuzione: maternità, ferie, festività, permessi retribuiti, riposi giornalieri per allattamento, infortuni, malattia.
Inoltre sono da detrarre dalla tredicesima i contributi sociali, le rate fiscali, le antecipazioni di rate vesarte per l'Inail come indennità in caso di infortunio o le rate versate all'inps per l'indennità dovuta a malattia o maternità.
A non benificiare della tredicesima mensilità sono invece i lavoratori che possiedono contratto di collaborazione, come ad esempio il contratto a progetto.