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Un rapporto di lavoro può concludersi non solo per volontà del datore di lavoro, come nel caso del lincenziamento, ma può essere lo stesso lavoratore dipendente a presentare le proprie dimissioni.

Le dimissioni sono un diritto del lavoratore del quale può godere senza alcun limite, ed il cui unico obbligo è quello di dare il preavviso al proprio datore di lavoro secondo i tempi previsti dai singoli contratti di lavoro. Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso deve versare al datore di lavoro un'idennità di mancato preavviso o altrimenti è il lavoratore stesso che decide di non dare il preavviso e di pagare l'indennità sostitutiva, sempre che il datore di lavoro sia favorevole a questa opzione. Mentre nel caso in cui il lavoratore stia effettuando un periodo di prova o nel caso in cui il recesso avvenga per giusta causa, il preavviso non è obbligatorio. come presentare le dimissioni

Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza ed essendo una dichirazione di volontà unilaterale non è necessario il consenso del datore di lavoro. Le dimissioni possono essere revocate solo se manifestate prima che il datore di lavoro ne venga a conscenza o sotto il proprio il consenso.

Le dimissioni vengono considerate valide solo se il vengono presentate per libera scelta del lavoratore e quindi non devono nascondere delle pressioni fatte dal datore di lavoro, la cui pena consiste nell'annullabiltà dell'atto. Non esistono forme particolari di dimissioni in quanto la nostra legge non presenta una clausola specifica per questo tipo di cessazione del rapporto di lavoro, sono i singoli contratti a definirlo. Spesso però per tutelare il lavoratore si preferisce la forma scritta, piuttosto che la forma orale.

Vi sono dei casi particolari di dimissioni che è opportuno definire.

Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni sono considerate per giusta causa nel caso in cui il giudice stabilisca che alcuni atteggiamenti del datore di lavoro abbiano reso la continuazione del rapporto di lavoro impossibile: per il esempio il mancato pagamento della retribuzione, mancata osservaza delle norme di sicurezza, demansionamento etc. Al lavoratore spetta in questo caso l'idennità sostitutiva del preavviso , come nel caso del linceziamento e può richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto la cessione del rapporto di lavoro non è avvenuta per propria volontà.  Nella maggior parte dei casi il processo giudiziario è inevitabile per stabilire la posizione delle parti coinvolte, e in questo caso il lavoratore ha diritto al gratuito patrocinio.



Dimissioni incentivate

Le dimissioni possono avvenire anche sotto la spinta del datore di lavoro, il quale offre al proprio dipendente un incentivo economico per lasciare il proprio posto di lavoro. È considerata una pratica lecita e il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui il datore di lavoro concede al dipendente la somma pattuita.

Dimissioni in bianco

Del tutto illegale è invece la pratica delle cosiddette dimissioni in bianco: il datore di lavoro fa firmare ai neo assunti una lettera di dimissioni priva di data , con lo scopo di poter allontanare il dipendente in qualsiasi momento. Ovviamente la legge non permette questa pratica ed è oppurto che un dipendente che si trovi di fronte a questa situazione dimostri di essere stato indotto dal datore di lavoro a firmare la carta, e che quindi non è sua volontà abbandonare il posto di lavoro. Questa pratica viene spesso utilizzata nei confronti delle donne incinta, che si vedono così perdere il posto di lavoro durante il periodo di maternità.

come presentare le dimissioni

Come richiedere le dimissioni

Un lavoratore che decide di presentare le proprie dimissioni deve farlo per iscritto, in modo che la richiesta sia certificata, ed inviarla con raccomandata di ritorno al proprio datore di lavoro. Vi sono delle aziende che hanno predisposto un portale di posta elettronica certificata, dove è possibile rilasciare eventuali comunicazioni, ed è qui che si potranno annunciare le proprie dimissioni.

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