Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: è rivolto a giovani adolescenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni ed ha una durata massima di tre anni.
Apprendistato professionalizzante: per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni e 364 giorni (ossia chi non ha ancora compiuto 30 anni). Il rapporto di lavoro può durare fino ai 3 anni.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, pari a titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore. Per l'attivazione dei profili formativi le Regioni e Province autonome devono coinvolgere anche le Università.