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Storia dell'IVA come tassa Europea

L'IVA nasce come imposta Europea nell'aprile del 1967, momento storico in cui l'Unione Europea era composta solo da 6 Stati membri. La ragione per cui si decise di introdurre l'IVA come forma di tassazione in tutti gli Stati Europei, era principalmente quella di permettere e favorire la libera circolazioni di persone, merci e capitali tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Lo scopo dell'introduzione dell'IVA, come imposta sul valore aggiunto, era quello di regolare ed agevolare il nascente Mercato Unico Europeo (MEC).

Inizialmente i singoli Stati rimasero piuttosto liberi, ad esempio nella decisione delle aliquote nazionali; inoltre in un primo momento la tassa era riscossa dallo Stato in cui il bene o servizo veniva utilizzato o cunsumato, secondo il principio di tassazione a destino. Era, ed è rimasta, un'eccezione la tassazione all'origine, secondo cui lo Stato che riscuote l'IVA è quello da cui il prodotto proviene.

Oggi è la tassazione a destino a regolare le transizioni economiche intracomunitarie e l'IVA si paga nello Stato in cui si ha la residenza fiscale.

L'IVA negli scambi di merci e servizi tra paesi membri dell'Unione Europea

La VI direttiva Europea

Dalla prima direttiva della Comunità Europea, la normativa riguardo all'imposizione dell'IVA è stata più volte modificata; tuttavia è con la VI direttiva del 1977, che si è stabilito un margine di discrezionalità inferiore ai singoli Stati membri e più uniformità nell'applicazione delle regole concernenti la tassazione e la riscossione dell'IVA.

Il recast del 2006

Nel 2006 la Commisione Europea ha voluto ritoccare e migliorare la VI direttiva, senza però introdurre nuove norme, stabilendo scopi, metodi e meccanismi dell'applicazione dell'IVA; è stata nient'altro che una riorganizzazione della direttiva, per questo detta recast.

Scopo della tassazione sul Valore Aggiunto al livello Europeo

Lo scopo dell'Europa è quello di creare un mercato unico in cui la circolazione di merci e servizi sia libera e avvenga in condizioni  di concorrenza corrette.

Anche se ad oggi non si è raggiunto lo stesso valore di aliquota IVA in tutti gli Stati membri, la direttiva dell'Unione Europea sottolinea quanto sia importante che all'interno di ogni Stato su beni e servizi dello stesso tipo gravi uguale carico fiscale a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e distribuzione.

I soggetti passivi

I soggetti passivi sono individuati nelle seguenti figure:

  • imprenditori individuali
  • società di persone, società di capitali, società cooperative
  • artisti e professionisti, ovvero coloro che esercitano qualsiasi attività di lavoro autonomo

Tali soggetti nell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, cedono beni o prestano servizi, e dunque hanno l'obbligo di applicare alle proprie operazioni l'imposta IVA. Per far ciò devono identificarsi nello Stato di residenza ottenendo un numero identificativo, che in Italia è denominato partita IVA che viene attribuito, anche telematicamente, dall'Agenzia delle Entrate.




Se un soggetto stabilito in uno Stato membro effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA in un Paese diverso da quello in cui ha la partita IVA  deve aprire una posizione IVA anche nel paese straniero, al fine di adempiere agli obblighi che la normativa sull'IVA impone. Può registrarsi direttamente presso l'Amministrazione finanziaria di quel paese.

In alternativa un soggetto che compie attività economiche soggette a tassazione IVA in un paese straniero può nominare un suo rappresentante fiscale. Il rappresentante può essere sia una persona fisica che una persona giuridica residente nel paese in cui si svolge la propria attività economica. Questo tipo di operazione si attua prevalentemente per la prestazione di servizi, e non per la cessione di beni.

O Infine può adempiere ai propri doveri fiscali un soggetto di uno Stato Europeo che abbia un centro di attività stabile in un paese diverso da quello in cui risiede. Infatti in tal caso diviene a tutti gli effetti soggetto residente anche in questo secondo Paese, in qualche modo duplicando la propria identificazione fiscale.

IVA negli acquisti intracomunitari

La tassazione su prestazione di servizi e cessioni di merci al livello Europeo

Dal 1° gennaio 1993 sono soggetti all'IVA, anche gli acquisti intracomunitari, cioè l'acquisizione di beni mobili materiali trasportati nel territorio dello Stato da un altro Stato membro, da parte del venditore o dell'acquirente (o da terzi per loro conto), entrambi soggetti passivi identificati ai fini IVA nei  rispettivi Paesi.

Le operazioni economiche intracomunitarie hanno sostituito in ambito comunitario le tradizionali nozioni di esportazione e di importazione a seguito dell'abbattimento delle barriere doganali tra i Paesi membri dell'Unione europea: l'esportazione è diventata cessione intracomunitaria e l'importazione è oggi un acquisto intracomunitario.

Per stabilie in quale paese avviene l'operazione e quindi a quale Stato deve essere versata l'IVA la direttiva Europea sancisce che i luoghi delle operazioni si stabiliscono così:

  • Cessioni di beni senza trasporto: si considera come luogo della cessione, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione.
  • Cessioni di beni con trasporto: si considera come luogo della cessione (se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo) il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione.
  • Acquisti intracomunitari di beni: è considerato luogo di acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione a destinazione.
  • Prestazioni di servizi: il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o in cui si trova la sua stabile organizzazione da cui proviene la prestazione di servizi. In assenza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

Bisogna comunque tenere in conto che relativamente a questo criterio di tassazione esistono una serie di eccezione che dipendono da altrettanti fattori.

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