Per molto tempo in Italia il Regio Decreto Legge n.692/1923 ha dettato la disciplina sull'orario di lavoro: 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali era il tetto massimo. Per il lavoro straordinario i limiti erano fissati in 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Nel 1997 questa disciplina è stata soggetta a parziale revisione dall'art.13 della Legge 196 del 24 Giugno 1997, di cui fu promotore il Ministro Treu, e che seguendo le linee guida tracciate dalla prassi della contrattazione collettiva, ridusse l'orario di lavoro legale in 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali rispetto alle 48 (industria) e 60 (commercio) fino ad allora esistenti. In realtà già con i contratti collettivi emanati dagli anni 70 in poi, l'orario di lavoro contrattuale nelle aziende era stato ridotto alle 40 ore settimanali.
Nel 2003 è arrivato il decreto legislativo n.66 che ha rivoluzionato la disciplina dell'orario di lavoro, abrogando tutti i limiti alle ore di straordinario giornaliero, settimanale, annuale. Ha introdotto il concetto di orario medio, in base al quale il datore deve pagare la maggiorazione per lavoro straordinario, oltre un certo monte ore per periodo, non più per tutte le ore che superano le 8 giornaliere.
L'orario normale di lavoro giornaliero è definito in otto ore al giorno, fatte salve alcune situazioni particolari che riguardano gli apprendisti, i minori di anni 18 e i lavoratori discontinui. Non si possono quindi superare le 8 ore al giorno o le 40 ore settimanali di lavoro effettivo. È però possibile ripartire l'orario settimanale di 40 ore nel corso della settimana anche in modo che in qualche giorno vengano superate le 8 ore giornaliere.
Il sabato è una normale giornata di lavoro e ci sono molti riposi che non rientrano nell'orario di lavoro.