-- pubblicità --

La riforma dell'apprendistato è stata approvata definitivamente il 28 luglio 2011 dal Governo.apprendistato

Con il testo approvato dal Consiglio dei Ministri l'apprendistato, come indicato nell'articolo 1 del decreto ministeriale, si appresta a diventare il canale di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che unisce formazione e continuità occupazionale.

Inoltre la riforma configura questo strumento come contratto di lavoro a tempo indeterminato, elemento che il Ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, ci tiene a sottolineare.

Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire una maggiore agibilità dello strumento, per lavoratori e imprese, attraverso una semplificazione della materia che diviene omogenea sull'intero territorio nazionale. Il nuovo Testo Unico, composto da sette articoli di legge, è stato approvato infatti con il consenso unanime delle Regioni e di tutte le sigle sindacali e con ampia adesione delle associazioni datoriali. Per il settore pubblico si dovrà attendere un decreto di “armonizzazione” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il testo coinvolge gli statali, i collaboratori degli studi professionali e i ricercatori.

Quattro le ipotesi di apprendistato disciplinate:


1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per tutti gli under 25, e non solo per i minorenni come avveniva prima, con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro. Sulla falsariga del modello duale tedesco, si acquisirà una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni. Questo apprendistato di primo livello è pensato per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento fra la domanda e l'offerta di lavoro.

2. Apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 ei 29 anni che potranno apprendere un mestiere in un ambiente di lavoro. La contrattazione collettiva stabilisce, in funzione dell'età dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto che non può in nessun caso superare i 3 anni.

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studi specialistici universitari e post-universitari. Una novità utilizzabile ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa, di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

4. Apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi.

Qualcuno vede in questa riforma un piccoli inizio verso il superamento dell'abuso che le aziende fanno dei tirocini e degli stage.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

  • Questa pagina ti è stata utile?
  • No